![]() |
Redazione MRB.it |
|
Tempo di lettura: 6 minuti
Dopo i match di ritorno del Secondo Turno Nazionale, il giudice sportivo ha multato Palermo (3.000 euro), Catanzaro (1.000 euro), Reggiana (500 euro) e Padova (300 euro). Inoltre, quest'ultimi dovranno disputare un match con il settore "Tribuna Est" chiuso per dei "BU BU" nei confronti del calciatore di colore della Juventus U23 De Winter.
AMMENDA SOCIETA'
€ 3000 PALERMO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1 - nell'aver lanciato dalla curva nord all'interno del recinto di gioco alcuni fumogeni;
2 - nell'aver lanciato dalla curva nord all'interno del campo di gioco quattro fumogeni al 1° minuto ed al 20° minuto del primo tempo e al 35° minuto ed al 36° minuto del secondo tempo;
3 - nell'aver lanciato dalla curva nord alcune bottiglie di acqua e bicchieri contenenti liquido in direzione della bandierina del calcio d'angolo presso la quale si trovava l'AA, al 5° minuto del primo tempo ed al 25° minuto del secondo tempo, senza colpire alcuno;
4 - nell'aver lanciato dalla curva nord all'interno del campo di gioco due trombette in plastica al 30° minuto del secondo tempo, senza colpire alcuno;
5 - nell'aver lanciato dalla curva nord all'interno del recinto di gioco alcuni oggetti di carta in direzione dell'AA e di un calciatore avversario, senza colpire alcuno;
6 - nell'aver lanciato, al 29° del secondo tempo, dalla Tribuna laterale sud, due accendini in direzione dei calciatori avversari in fase di riscaldamento, senza colpire alcuno;
7 - nell'aver lanciato, in tre occasioni, dalla Tribuna laterale sud, bottiglie di acqua da mezzo litro piene in direzione della panchina aggiuntiva avversaria, senza colpire alcuno;
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 1000 CATANZARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1 - nell'avere lanciato all'interno del recinto di gioco al 37° minuto circa del secondo tempo un bicchiere di birra;
2 - nell'avere a fine gara un tifoso scavalcato la rete di recinzione della curva sud, nell'essere entrato in campo e nell'essersi impossessato di un pantaloncino di gioco di un calciatore, rientrando successivamente in curva.
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per grida oltraggiose, per essere un suo sostenitore, presente nel settore tribuna palazzina distinti, al 20°minuto ed al 22°minuto del primo tempo, salito sulla barriera divisoria in vetro e per avere proferito ripetutamente parole offensive nei confronti di Istituzioni calcistiche, indirizzate al Commissario di Campo, cessando la sua condotta soltanto dopo l'intervento di uno steward.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500 REGGIANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del campo di gioco al 3°minuto del secondo tempo, una bottiglia di acqua da mezzo litro, semipiena.
Valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 300 PADOVA per avere i suoi sostenitori, in numero di circa 500, presenti nel settore denominato "Tribuna Est", intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine, al 24° minuto e 25°minuto del secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
GARA PADOVA / JUVENTUS U23
Il Giudice sportivo,
lette le relazioni dei componenti della Procura federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega relative alla gara Padova – Juventus U23 del 22 maggio 2022, osserva quanto segue.
Nelle richiamate relazioni si riferisce, tra l'altro, che, al 12°minuto del secondo tempo, «subito dopo che l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione a favore del Padova per il fallo commesso dal giocatore di colore della Juventus DE WINTER KONI, indossante la maglia nr.5, ai danni del giocatore del Padova SETTEMBRINI, si levavano, dal settore della tribuna est occupata da ultrà del Padova dei "BU BU" ripetuti per circa cinque secondi e subito coperti da sonori fischi di tutti gli altri spettatori, nei confronti del citato calciatore di colore De Winter. E' doveroso far presente che circa 500 ultras padovani hanno intonato il "BU
BU"».
I predetti sostenitori erano circa 500, circa il 50% del settore occupato, e si rendevano responsabili dei cori sopra riportati.
I cori venivano percepiti da tutti e tre i Collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell'impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo - Delegato di Lega.
Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del numero complessivo di sostenitori presenti nell’impianto e della percentuale molto elevata di coloro che erano presenti nel settore tribuna est e che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già specificata. Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare ai sensi dell'art. 28, comma 4, CGS.
Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S., anche in considerazione della dissociazione di tutti gli altri spettatori presenti nell'impianto sportivo, riportata puntualmente sia dalla Procura Federale che dal Commissario di Campo,
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Società PADOVA con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il settore denominato "Tribuna Est", destinato ai sostenitori della Società ospitante, privo di spettatori.
Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.