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Redazione MRB.it |
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Diramate le decisioni del giudice sportivo dopo le gara di andata dei PlayOut di Serie C.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
VANO MICHELE (PISTOIESE)
MALDINI CHRISTIAN (PRO SESTO)
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
STRANO OTTAVIO (GIANA ERMINIO)
A) per avere, al 12° minuto del secondo tempo, pronunciato un’ espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina, in segno di protesta verso una decisione arbitrale;
B) per avere, al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un Dirigente avversario, proferendo al suo indirizzo parole offensive.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed, r. c.c.)
AMMENDE SOCIETA'
€ 800 PAGANESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco un bengala al secondo minuto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).
€ 500 FIDELIS ANDRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco un bengala al primo minuto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S , valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 TRENTO per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, intonato cori oltraggiosi nei confronti dei calciatori avversari, al 6°minuto e 9°minuto del secondo tempo, ripetendoli durante il secondo tempo sino alla realizzazione della rete del pareggio.
Ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive dei fatti e c onsiderato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. c.c.).