GIUDICE SPORTIVO

Pesante multa per il Palermo. Ammende anche per Triestina, Foggia e Pescara

Il giudice sportivo dopo il primo turno nazionale dei play-off di Serie C
   Redazione MRB.it

09 Maggio 2022 - 15:30

Tempo di lettura: 3 minuti

Dopo le gare di andata del primo turno nazionale dei Play-Off, il giudice sportivo ha multato il Palermo (2.000 euro), la Triestina (800 euro), il Foggia e il Pescara (500 euro).

AMMENDE SOCIETA'
€ 2000 PALERMO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1 - prima dell'inizio della gara, alle ore 16:50, nell’aver lanciato un fumogeno nel recinto di gioco;
2 - alle ore 17:29, con le squadre a centro campo, nell’aver lanciato tre fumogeni sul terreno di gioco;
3 - al 41° minuto nell’aver lanciato due fumogeni sul terreno di gioco;
4 - al 48° minuto nell’aver lanciato un bicchiere pieno di liquido sul terreno di gioco;
5 - all'89°minuto nell'avere acceso un fumogeno di colore nero nel proprio settore.
B) per avere i suoi sostenitori utilizzato, nei minuti di recupero del primo tempo, strumenti che emanavano fischi simili al fischietto dell'arbitro , in modo tale: da indurre quest'ultimo ad avvisare i capitani delle Squadre del disturbo così arrecato allo svolgimento della gara e ad invitare il capitano del Palermo ad evitare il ripersi di tali condotte; e da rendere necessario un annuncio da parte dello speaker qualche minuto dopo l'inizio del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 800 TRIESTINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell'inizio della gara, tre fumogeni sul terreno di gioco, con le squadre schierate a centro campo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S , valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. c.c.).

€ 500 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nella curva sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica , consistiti nell’aver lanciato, prima dell'inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 , comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerat o che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 500 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore curva nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, sulla pista di atletica, un fumogeno al 28°minuto del secondo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

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