Cosa succede se una società sportiva della Lega Nazionale Dilettanti dichiara il fallimento durante la stagione in corso? È possibile che qualcuno possa "comprarla al Tribunale" e continuare a militare nello stesso campionato azzerando in automatico i debiti?
Negli ultimi anni ci sono stati diversi casi di club falliti tra i professionisti con ripartenza dalla Serie D (Parma, Bari, Palermo e Foggia su tutti), di club dilettanti ripartiti dal campionato di Terza Categoria e di titoli sportivi in "gestione" al Comune sede delle società alla fine della stagione con successive trattative tra il sindaco e i vari imprenditori interessati.
Le due domande che aprono questo articolo sono state formulate da tifosi di squadre che militano nella quarta serie italiana, spesso preoccupati delle situazioni economiche ancora prima che sportive delle stesse. Le risposte arrivano sia da chi ha esperienza di queste vicissitudini sia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, e in particolare dalle sue Norme Organizzative Interne (Noif). All'attenzione dei lettori e dei tifosi vogliamo porre gli articoli 16 e 52, che trattano le varie casistiche dal punto di vista sportivo.
L'articolo 16 si occupa di
"decadenza e revoca dell'affiliazione" alla Figc e i commi 5,6 e 7 contemplano specificatamente tre casi specifici: la messe in liquidazione dal Tribunale (art.13 della legge 91/1981), la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza, la liquidazione della società stessa ai sensi del Codice Civile. Per esempio, analiozziamo l'articolo 52 che si interessa di
"titolo sportivo" e nello specifico i commi 3 e 4.
In entrambi è scritto in modo chiaro che
qualora ci fosse un altro soggetto interessato a sostituirsi alla società non più affiliata - o che abbia completato il campionato in esercizio provvisorio, secondo il comma 6 dell'articolo 16 - questa
deve, oltre a presentare richiesta di affiliazione e avere acquistato la società in insolvenza "
essersi accollato e avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione, ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a
prima richiesta" e poi depositare le fideiussioni necessarie. Questo riguarda i casi più stringenti e sotto controllo della
CoViSoc per le società il cui titolo sportivo concerna un campionato professionistico (può essere anche una promozione in C), ma il comma successivo fuga ogni dubbio. "
Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo
16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla
Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in
liquidazione cui viene revocata l'affiliazione".
Dopo le necessarie citazioni delle norme, ecco la traduzione in parole povere: se qualcuno vuole comprare il titolo sportivo di una società fallita deve pagarne i debiti, che siano di 30mila o di 300mila euro. Se qualche tifoso del Taranto aveva pensato a una sorta di riedizione di quanto avvenuto nella stagione 2004/2005 o a un "fallimento pilotato" sappia che le regole attuali non lo permettono, ma anche, dettaglio non trascurabile, della volontà del presidente
Massimo Giove di continuare a tenere il timone della società rossoblù, ribadita anche nella sua lettera diffusa il giorno dell'Immacolata.