GIUDICE SPORTIVO

Una giornata a Rosania, salterà il Pomigliano. Stop anche per Murianni

Il giudice sportivo dopo la 22a Giornata del campionato di Serie D/H
   Redazione MRB.it

07 Febbraio 2018 - 20:52

Tempo di lettura: 2 minuti

Diramate le decisioni del giudice sportivo relative alla 22a giornata del campionato di Serie D. Una giornata di squalifica per Daniele Rosania, alla quinta ammonizione in campionato. Il difensore rossoblù salterà la prossima sfida contro il Pomigliano. Un turno anche al vice allenatore Vincenzo Murianni.

SQUALIFICHE CALCIATORI
Due Giornate
Francesco AGRESTA (Az Picerno)
Una Giornata
Kolawole AGODIRIN (Nardò)
Alessandro BASTA (Sporting Fulgor)
Giovanni CACCIOTTOLO (Sarnese)
Daniele ROSANIA (Taranto)
Daniele TORTORA (Sarnese)
Gaetano UNGARO (Potenza)

SANZIONI ALLENATORI
Una Giornata
Vincenzo MURIANNI (Taranto)

SANZIONI DIRIGENTI
Inibizione fino al 14.02.2018
Francesco AGOVINO (Sarnese)
Angelo Antonio CONTINISIO (Team Altamura)

AMMENDE SOCIETA'
Euro 2.500,00 e diffida ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO Per indebita presenza, prima dell'inizio della gara, di persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, nella zona antistante gli spogliatoi, il quale colpiva con un pugno un dirigente della squadra avversaria. Inoltre, propri sostenitori, lanciavano acqua e numerosi sputi all'indirizzo di un A.A. che veniva attinto alla nuca ed alla schiena.
Euro 2.000,00 CAVESE ed una gara a porte chiuse 1919 S.R.L. Per avere propri sostenitori in campo avverso:
- rivolto espressioni offensive, per la intera durata della gara, all'indirizzo della Terna Arbitrale;
- introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico che veniva lanciato sia sul terreno di gioco ( 4 fumogeni), danneggiando il manto erboso e costringendo il Direttore di gara alla momentanea interruzione del gioco, sia nel campo per destinazione ( 1 petardo ) ove esplodeva mentre veniva raccolto da un Vigile del Fuoco, procurando a quest’ultimo lesioni e sanguinamento ad una mano. Si fa obbligo di risarcire i danni materiali se richiesti e documentati.
Sanzione così determinata in ragione della recidiva specifica di cui ai CU 22-61-77 e della obiettiva idoneità della condotta a creare nocumento alla incolumità dei presenti.
Euro 1.500,00 POL. SARNESE 1926 ARL Per avere propri sostenitori, per la intera durata del secondo tempo, rivolto espressioni offensive all'indirizzo dei componenti la panchina ospite ed in tre occasioni attinto i medesimi con acqua irrorata mediante un tubo posto dietro la rete di recinzione.
Euro 600,00 TEAM ALTAMURA Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( 6 fumogeni) nel settore ad essi riservato. ( R CdC )
Euro 300,00 POTENZA CALCIO Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico ( 2 fumogeni) nel settore ad essi riservato.

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