BRINDISI-TARANTO

Taranto, reclamo accolto: ecco le motivazioni della Corte Sportiva d'Appello

Il match contro il Brindisi si giocherà giovedì 16 Ottobre

foto Fabio Mitidieri

   Redazione MRB.it

09 Ottobre 2025 - 23:15

Tempo di lettura: 12 minuti

La Corte Sportiva d'Appello ha pubblicato le motivazioni riguardo il reclamo presentato dal Taranto. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha accolto il reclamo del club rossoblù principalmente perché ha riconosciuto che la mancata presentazione alla gara non era una scelta volontaria o imputabile alla società, ma era dovuta a una causa di forza maggiore, cioè una grave emergenza sanitaria (un focolaio di salmonellosi) che rendeva oggettivamente impossibile disputare la partita in condizioni di sicurezza. 


Di seguito, il comunicato ufficiale:

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Vito Francesco MANCINI (Componente), dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 3 ottobre 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

Gara: BRINDISI FOOTBALL CLUB - S.S.D. ARL S.S. Taranto 2025 – Coppa Italia Eccellenza del 25.9.2025 (Reclamo della società S.S.D. ARL S.S. Taranto 2025, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 29.9.2025).

Con reclamo del 30 settembre 2025, ritualmente preannunciato, la S.S.D. ARL S.S. Taranto 2025, in persona del legale rappresentante p.t. e Amministratore Unico, ha impugnato la decisione del 29 settembre 2025, pubblicata sul C.U. n. 63, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale ha comminato, a carico della stessa, la perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di € 500,00 per la mancata presentazione alla gara di ritorno di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza contro la S.S. Brindisi. La società reclamante ha sin da subito sostenuto che tale circostanza si è verificata a una causa di un evento di forza maggiore, consistito in una grave tossinfezione alimentare che ha colpito dieci calciatori nei giorni immediatamente antecedenti all'incontro, alcuni dei quali poi risultati positivi alla salmonella spp. Il reclamo è stato respinto dal Giudice di prime cure, il quale non ha ravvisato ragioni per l'accoglimento della domanda ed ha così motivato la propria decisione: “la mancata partecipazione dei tesserati elencati per causa non imputabile alla ricorrente, benchè documentata, non giustifica la società istante dal presenziare sul terreno di gioco per la disputa della gara, tanto ai sensi del 3º comma dell'art. 48 delle N.O.I.F […] La previsione di schierare in campo la squadra nella migliore formazione consentita dalla situazione tecnica va interpretata nel senso che è fatto obbligo alla Società di schierare la migliore formazione possibile (tenuto anche conto degli infortuni o di altri eventi che possono colpire la rosa) […]”. Inoltre, prosegue il Giudice, “in base alle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti del C.R. Puglia ed in disparte l'irrilevanza dell'ulteriore documentazione trasmessa nel pomeriggio del 28.9.25 dalla ricorrente, dopo lo spirare del termine per il deposito del ricorso fissato alle ore 18,00 del 26.9.25, è emerso che per la corrente Stagione Sportiva la SSD TARANTO 2025 abbia tesserato ben 50 calciatori. Da ciò consegue che alla data della gara la ricorrente aveva possibilità di schierare in campo la migliore formazione consentita, a prescindere dall'infortunio che aveva colpito parte dei suoi tesserati”.
L'impugnazione promossa dalla S.S. Taranto 2025 dinanzi a questa Corte d'Appello si fonda sui seguenti motivi:
Sussistenza di causa di forza maggiore e rischio contagio: unitamente agli atti tempestivamente depositati innanzi al G.S. (relazione PS calciatori Taranto; segnalazione PS; corrispondenza ASL; istanza di rinvio; comunicazione CR Puglia; relazioni PS s.s. del 25.9.25; comunicazione SS Brindisi del 25.9.25; comunicazione SS Taranto 2025 del 25.9.25), nonchè a quelli depositati in data 28.9.2025 dinanzi al medesimo Giudice (esiti degli esami di coprocoltura per Salmonelle e Shigelle eseguita con metodo P.C.R.), il reclamo introduce nuova documentazione quale: il certificato di avvenuta sanificazione dei locali frequentati dagli atleti ed una relazione peritale di medici infettivologi. Tale perizia attesta che la salmonellosi è una patologia contagiosa, con un rischio di trasmissione elevato nelle prime 48-96 ore dall'esordio dei sintomi, specialmente in contesti di comunità come una squadra di calcio. Sul punto, la tesi difensiva si fonda sull'impossibilità dell'intera rosa di scendere in campo il giorno della partita a causa della circostanza grave, imprevedibile e documentata, verificatasi tra il 23 e il 24 settembre 2025 e che ha poi avuto ulteriori sviluppi anche nei giorni successivi. Farlo, sostiene la reclamante, avrebbe messo a repentaglio la salute di tutto il personale coinvolto nella manifestazione, esponendo la società e i singoli atleti a responsabilità, anche di natura penale. Pertanto, la causa di forza maggiore non è limitata all'indisponibilità dei 10 calciatori, ma si estende all'intera squadra, rendendo impossibile schierare qualsiasi formazione.
Tale ricostruzione dei fatti, a parere della reclamante, invaliderebbe le argomentazioni del Giudice Sportivo.
Errata Applicazione dell'art. 48, co. 3, N.O.I.F.:
Errore sul numero di tesserati: il reclamo contesta il dato dei 50 tesserati a disposizione della Società per la gara in questione, come rilevato dal G.S. all'esito della studio delle carte federali, affermando che la rosa della Prima Squadra è composta da soli 27 calciatori, 8 dei quali under;
Importanza dei calciatori indisponibili: la difesa sottolinea che i calciatori affetti da salmonellosi sono elementi chiave della squadra, con un minutaggio in campo molto elevato, al fine di dimostrare che la loro assenza avrebbe compromesso significativamente la "migliore formazione" per la gara;
Precedente Salernitana: la difesa della società richiama un caso analogo e recentissimo (giugno 2025) in cui la Lega Nazionale Professionisti B ha disposto il rinvio di una gara di play-out di Serie B per l'intossicazione alimentare di 8 calciatori della Salernitana, nonostante la società avesse a disposizione una rosa molto più ampia. Questo precedente viene usato per evidenziare una disparità di trattamento illogica e ingiustificata.
All'udienza del 3.10.2025, tenutasi dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello per la Puglia, hanno preso parte l'Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna ed il Sig. Vito Ladisa, quest'ultimo su delega del Presidente della Società. Ha preso la parola la Presidente della Corte d'Appello, Avv. Ilaria Tornesello, la quale ha preliminarmente ricostruito i fatti oggetto di causa. L'Avv. Grassani ha ampiamente argomentato in ordine ai motivi di reclamo ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. È intervenuto, altresì, il Sig. Ladisa, il quale ha riferito in ordine all'individuazione dell'elemento patogeno che ha causato l'infezione ed ha precisato che lo stesso è stato prontamente debellato grazie ad attività di sanificazione degli ambienti e all'isolamento degli atleti colpiti dall'infezione. Dopo la discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.
DIRITTO
Questa Corte ritiene il reclamo fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente riforma della decisione impugnata.
L'analisi del Giudice di prime cure, sebbene formalmente corretta e pienamente condivisibile in ogni suo aspetto logico-giuridico, appare viziata da un'errata qualificazione della fattispecie concreta derivante dall'omessa analisi di elementi e documenti decisivi. Il punto dirimente della controversia non risiede, infatti, nel numero di calciatori disponibili o nella loro importanza tecnica per la squadra, nè, ancora, nella qualificazione dell'inciso di cui al terzo comma dell'art. 48 NOIF FIGC ("migliore formazione consentita"), ma nella natura stessa dell'evento che ha reso impossibile la prestazione sportiva.
Il concetto di forza maggiore, come qualificato dal Giudice Sportivo ed ampiamente delineato dalla Giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport richiamata, consiste in un evento esterno avverso cui un soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, a compiere un'azione, misurandosi sui concetti dell'imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità.
Tale definizione trova ampio spazio nel caso sottoposto all'esame della Corte: la ricostruzione dei fatti portata al vaglio del primo Giudice individua nella data del 24 settembre l'accesso al Pronto Soccorso dei dieci calciatori. Il verificarsi di tale circostanza è supportato, preliminarmente, dai referti medici consegnati alle parti al momento delle dimissioni, dalla lettura dei quali emerge, quale dato comune, una "gastroenterite da tossinfezione alimentare"; emerge, ancora, dalla nota trasmessa, in pari data (precisamente alle ore 16:21), dall'Ufficio Malattie Infettive al Pronto Soccorso, dal seguente tenore: “Gentilissimi, con la presente si richiede cortesemente la trasmissione dei dati anagrafici (nome, cognome e recapito telefonico) dei 10 giocatori del Taranto Calcio che si sono presentati presso il vostro Pronto Soccorso. Tali informazioni sono necessarie per consentire l'avvio dell'indagine epidemiologica e l'adozione degli adempimenti di competenza”.
Questi primi riscontri documentali sono stati depositati dalla S.S. Taranto 2025 a corredo del proprio reclamo dinanzi al primo Giudice, quale prova inoppugnabile di un'emergenza di natura sanitaria che trascende la mera indisponibilità di alcuni atleti.
Con successiva nota pec del 28.9.2025 la società ha depositato, altresì, seppur tardivamente (cfr. Decisione GS: “in disparte l'irrilevanza dell'ulteriore documentazione trasmessa nel pomeriggio del 28.9.25 dalla ricorrente, dopo lo spirare del termine per il deposito del ricorso fissato alle ore 18,00 del 26.9.25”) gli esami di coprocoltura eseguiti dall'ASL di Taranto in data 26 settembre 2025 che hanno confermato la positività alla Salmonella spp per sei dei calciatori testati.
Tale documentazione, generata da interventi tempestivi della ASL, allertata dalle risultanze degli esami eseguiti in Pronto Soccorso il pomeriggio antecedente alla gara, trasforma la questione da un problema di "gestione della rosa" ad uno, ben più rilevante, di sanità pubblica.
Sul punto e alla stregua di tali prime argomentazioni, ulteriore censura merita la decisione del Giudice di prime cure di escludere, dalla propria valutazione di merito, tale ultima documentazione, trasmessa dopo lo spirare del termine per il deposito del ricorso: nel caso in esame, infatti, se per un verso la valutazione degli esiti degli esami di coprocoltura si sarebbe rilevata determinante ai fini di una completa e corretta ricostruzione dei fatti oggetto di causa, per altro verso non può non considerarsi che il ritardo nel deposito, seppur correttamente rilevato dal Giudice Sportivo, è da ritenersi causa non imputabile alla parte, la quale ha disposto di tali risultati soltanto all'esito dei tempi di esecuzione e refertazione degli esami da parte della ASL.
Il Codice di Giustizia Sportiva, in tal senso, interviene a supporto degli Organi di Giustizia Sportiva, consentendo loro di rimettere in termini una parte incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile (art. 50, co.5, CGS FIGC), come nel caso di specie.
La valutazione di tale compendio probatorio avrebbe ben consentito al Giudice di primo grado sia di valutare che gli atti amministrativi della ASL del 24.9 (nonchè quelli succesivi) hanno determinato una “prescrizione comportamentale” che ha reso impossibile la prestazione sportiva, cui l'obbligata sarebbe stata tenuta in forza delle norme federali costituendo, ex se, causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 55, co. 2, NOIF FIGC, sia che la condotta della Società, dinanzi a tale annunciata emergenza, ha assunto i caratteri della prudenza e della precauzione, rivelatasi determinante ai fini della tutela della salute.
Ne consegue che l'impossibilità di disputare la gara non è derivata dalle argomentazioni, comunque poste a fondamento del ricorso di parte, relative ad una mancanza numerica di giocatori o alla loro rilevanza ai fini dell'esito della competizione, bensì dall'impossibilità oggettiva e assoluta – certificata dall'intervento tempestivo della ASL di Taranto – di schierare qualsiasi formazione, senza esporre a un concreto e grave rischio di contagio non solo i compagni di squadra, ma anche gli avversari, gli ufficiali di gara e tutto il personale coinvolto nell'evento.
In tale contesto, l'obbligo di cui all'art. 48, comma 3, N.O.I.F. di schierare la "migliore formazione consentita" non può essere interpretato in modo da imporre ad una società di commettere un atto potenzialmente illecito e contrario ai principi fondamentali di tutela della salute, la cui salvaguardia costituisce un principio di rango superiore che prevale sulla pur legittima esigenza di garantire la regolarità del torneo.
La situazione in esame è, pertanto, ontologicamente diversa da quella di una squadra decimata da infortuni o squalifiche: nel caso odierno, l'impossibilità è derivata da una situazione di fatto, ovvero un'emergenza sanitaria, e da un alto rischio di contagio che rendeva la disputa della gara un'attività oggettivamente inesigibile.
Ebbene, di fronte a tale quadro probatorio, la decisione di non presentarsi alla gara non appare come una "rinuncia", ma come un atto dovuto, responsabile e imposto da una causa di forza maggiore oggettiva, imprevedibile e insuperabile con l'ordinaria diligenza.
Pertanto, ogni altra valutazione circa il numero di calciatori tesserati (comunque idoneo alla disputa della gara), il loro minutaggio o la loro "titolarità" (elementi irrilevanti in assenza di una causa di forza maggiore), o anche sullo schieramento della “migliore formazione consentita” (che sotto un profilo tecnico “non può tradursi in un presunto “diritto” a schierare la migliore formazione possibile, […] interpretazione che porterebbe alle conseguenze paradossali di poter contestare ogni gara disputata, anche a fronte di una sola assenza nella compagine di riferimento” - cfr. Decisione Collegio di Garanzia dello Sport n.20/2022), risulta recessiva e superata dal profilo assorbente della tutela della salute pubblica e dall'impossibilità oggettiva di adempiere alla prestazione sportiva, in condizioni di sicurezza. In ultimo, con riferimento alla declaratoria di incompetenza espressa dal Comitato Regionale Puglia, in riscontro all'istanza di differimento della gara presentata dalla Società, a mezzo del proprio legale, si fa rilevare che, nella sostanza, tale dichiarazione si traduce nel legittimo esercizio di una facoltà discrezionale – riconosciuta dall'art.33 del Regolamento LND – in quanto tale lecita e che non configura nè un obbligo d'intervento, nè un vizio procedimentale.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in accoglimento del reclamo,
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dalla società S.S. Taranto 2025 SSD ARL;
2) per l'effetto, di demandare al Comitato Regionale Puglia LND l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine alla programmazione della gara indicata in oggetto;
3) di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento dello stesso.

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