GIUDICE SPORTIVO

Dopo le gare di andata, multati Giana Erminio e Ternana

Il Giudice Sportivo dopo il Secondo Turno Nazionale dei Play Off

foto Luca Barone

   Redazione MRB.it

19 Maggio 2025 - 17:15

Tempo di lettura: 2 minuti

Dopo le gare di andata del Secondo Turno Nazionale dei Play Off, il Giudice Sportivo ha multato 2 club. Di seguito, la lista e le motivazioni.

AMMENDA € 3.000,00
GIANA ERMINIO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver acceso, subito dopo la segnatura della rete da parte della propria squadra, un fumogeno all'interno del proprio Settore determinando, con tale condotta, una sospensione della gara di circa 30 secondi, in attesa che tornasse una corretta visibilità per l'utilizzo delle telecamere utilizzate dal VAR;
B) per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell'inizio della gara di quattro minuti, presentandosi in ritardo per l'ingresso in campo.
Misura della sanzione in cumulo materiale [euro 1000 per condotta sub A) e euro 2000 per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., art 1.2 Regolamento Play Off e Play Out 2024/2025 (C.U. n. 286/L del 18.04.2025), valutate le modalità complessive dei fatti [ivi comprese la necessità di sospensione della gara per i fatti sub A) e la circostanza che ha determinato il ritardato inizio della gara] e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 21° e al 29° minuto del secondo tempo e al termine della gara, quattro fumogeni sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell'Arbitro per circa 30 secondi in entrambe le circostanze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la sospensione della gara) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r., Arbitrale, r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

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