GIUDICE SPORTIVO

Multati Messina, Crotone, Foggia e altri cinque club del girone C

Il Giudice Sportivo dopo la 3a Giornata del campionato di Serie C/C
   Redazione MRB.it

10 Settembre 2024 - 16:30

Tempo di lettura: 4 minuti

Dopo la 3 Giornata, il Giudice Sportivo ha multato 8 club del girone C di Serie C. Di seguito, le motivazioni.

AMMENDA € 2.000,00
ACR MESSINA
A) per avere, i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, nella quasi totalità (circa il 90%), al 5° minuto del primo tempo, al 35° minuto del primo tempo, al 3° minuto del secondo tempo e al 7° minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari (ripetuti, nella prima circostanza, per tre minuti consecutivamente) che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine del primo tempo, nel recinto di gioco all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, un bicchiere di plastica pieno d'acqua; senza conseguenze.

AMMENDA € 1.500,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, al 90° minuto della gara, una bottiglietta piena d'acqua all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria colpendolo alla nuca senza procurargli alcun danno.

FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'avere acceso, prima dell'inizio della gara, numerosi fumogeni all'interno del Settore Curva Nord determinando, con tale condotta, un ritardo di circa quattro minuti nell'avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità;
2. nell'avere lanciato, al 52° minuto del secondo tempo, dal settore Tribuna Est - anello superiore - una bottiglietta di plastica semivuota contenente liquido sul terreno di gioco in direzione dei giocatori della squadra avversaria mentre festeggiavano la segnatura di una rete, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Sud - anello superiore:
1. al 7° minuto del secondo tempo, puntato per circa dieci secondi un raggio laser luminoso di colore verde in direzione del portiere della squadra avversaria;
2. al 45° minuto del secondo tempo, puntato un raggio laser luminoso di colore
verde in direzione di un calciatore della squadra avversaria (mentre si apprestava a lasciare il terreno di gioco a seguito del provvedimento di espulsione). In entrambe le predette circostanze il fascio laser attingeva al viso i calciatori.

AMMENDA € 1.000,00
LATINA per avere, i suoi sostenitori (nella misura del 55% circa), posizionati nel Settore Distinti Ospiti A, intonato, al 34°, 35° e 90° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

TARANTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti intonato, al 6° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante ripetuti (nella seconda circostanza), per due minuti consecutivamente.

AMMENDA € 500,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, al 25° minuto del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.

AMMENDA € 200,00
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte su muri, porte e sanitari.

GIUGLIANO per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Sestile Lato Sud, intonato, a fine gara, mentre le due squadre stavano facendo rientro negli spogliatoi, due cori offensivi nei confronti dell'Allenatore della squadra avversaria, ripetuti per cinque volte.

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