GIUDICE SPORTIVO

Un turno di stop per Celiento, multate Catania e Casertana

Il giudice sportivo dopo il Primo Turno Nazionale dei Play Off

Celiento, squalificato per una giornata - foto Luca Barone

   Redazione MRB.it

19 Maggio 2024 - 18:30

Tempo di lettura: 3 minuti

Oltre alle sanzioni a Taranto e Vicenza, il Giudice Sportivo, dopo le gare di ritorno del Primo Turno Nazionale dei Play Off, ha squalificato per un turno il difensore della Casertana Celiento e multati il club campano e il Catania.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
CELIENTO DANIELE (CASERTANA)

AMMENDA € 1.500,00
CATANIA
A) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro, intonato all'8° minuto del primo tempo, ripetuto per due volte, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
B) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro, intonato all'8° minuto del primo tempo, ripetuto per due volte, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
C) per avere una parte dei suoi sostenitori (40%), posizionati nel Settore Curva Nord Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro, intonato: al 44° minuto del primo tempo per due minuti; al 35° minuto del secondo tempo per due minuti e al 36° minuto del secondo tempo per cinque volte un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi della squadra avversaria;
D) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna B, al 4°, 17° e 18° minuto del secondo tempo, durante la battuta di tre calci d'angolo da parte di un giocatore avversario, puntato un raggio laser luminoso di colore verde di notevole luminosità, in direzione del viso del giocatore avversario; in una delle predette occasioni il fascio laser attingeva il viso del calciatore il quale era costretto a coprirsi con il braccio gli occhi prima di procedere alla rimessa in gioco del pallone.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00
CASERTANA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Dstinti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo, un petardo di lieve entità, nel recinto di giuoco, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, al 39° minuto del secondo tempo, esposto per circa un minuto, uno striscione denigratorio nei confronti di un giocatore della Società avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze. (r. proc. fed, r. c.c.)

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