GIUDICE SPORTIVO

Quattro turni di stop per D'Errico. Multate Crotone, Foggia, Entella e Cesena

Il giudice sportivo dopo il Secondo Turno Nazionale dei Play Off
   Redazione MRB.it

01 Giugno 2023 - 19:00

Tempo di lettura: 5 minuti

Il giudice sportivo dopo le partite di ritorno del Secondo Turno Nazionale dei Play Off.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE ED EURO 500 DI AMMENDA
D'ERRICO ANDREA (CROTONE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRUSCAGIN MATTEO (PORDENONE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
REALI STEFANO ROBERTO (VIRTUS ENTELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA EURO 500 DI AMMENDA
ANDREA DINI (CROTONE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
RUTJENS OLIVA CHRISTIAN (FOGGIA)
KARGBO AUGUSTUS (CROTONE)
BROSCO RICCARDO (PESCARA)
MILANI LORENZO (PESCARA)
PALMIERO LUCA (PESCARA)
BURRAI SALVATORE (PORDENONE)

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL' 15 AGOSTO 2023
VRENNA RAFFAELE (CROTONE)

AMMENDE SOCIETA'
€ 3500 CROTONE
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell'altrui dignità, consistiti:
1. nell'essersi alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Centrale, al momento della realizzazione della rete da parte della propria squadra, portati a ridosso della balaustra di recinzione e avere indirizzato ripetuti sputi verso i componenti della panchina del Foggia alcuni dei quali colpivano gli stessi;
2. nell'essersi alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Centrale, al termine del primo tempo e al 97° minuto della gara, indirizzato sputi verso i componenti della panchina del Foggia;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 2° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco tre bicchieri di plastica vuoti e otto bottiglie da ½ litro in plastica semipiene;
2. nell'avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 33° minuto del secondo tempo, una palla di carta verso il portiere della squadra avversaria;
3. nell'avere lanciato, dal Settore Tribuna, al 39° minuto del secondo tempo, una bottiglietta in plastica da ½ litro semipiena sul terreno di gioco che colpiva un componente della panchina aggiuntiva della squadra avversaria;
4. nell'avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 41° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco in prossimità dell'area di rigore occupata dal portiere della squadra avversaria, due bottiglie semipiene;
5. nell'avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 49° minuto del secondo tempo, una bottiglia in plastica da ½ litro sul terreno di gioco;
6. nell'avere lanciato, dal Settore Curva Sud, al 51° minuto del secondo tempo, tre bottiglie in plastica da ½ litro semipiene e, dal Settore Tribuna, una bottiglietta in plastica da ½ litro semipiena sul terreno di gioco;
7. nell'avere lanciato, dal Settore Tribuna, al 52° minuto del secondo tempo, acqua sul terreno di gioco che andava a colpire alcuni componenti della panchina della squadra avversaria;
8. per avere lanciato, dal Settore Tribuna Centrale, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale raggiungeva l'ingresso degli spogliatoi, tre bottiglie in plastica semipiene sul terreno di gioco di cui una colpiva l'Arbitro sulla gamba, provocandogli dolore;
9. per avere lanciato, dal Settore Tribuna, al termine della gara, mentre la squadra avversaria raggiungeva l'ingresso degli spogliatoi, undici bottiglie in plastica da ½ litro semipiene sul terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'avere lanciato, dal Settore Curva loro riservato, al 9° minuto del primo tempo ed al 5° minuto del secondo tempo, due petardi nel recinto di gioco;
2. nell'avere lanciato, dal Settore Curva, al 40° minuto del secondo tempo una bottiglia da ½ litro in plastica semipiena sul terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 VIRTUS ENTELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, prima dell'inizio della gara, sul terreno di gioco, in corrispondenza dell'area di rigore, con le squadre già schierate in campo, un fumogeno che ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c).

€ 300 CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato quattro bicchieri semipieni sul recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi.

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