SERIE C - PLAY OFF

Sono sei i calciatori squalificati, multati quattro club

Il giudice sportivo dopo le gare di andata del Secondo Turno Nazionale Play Off
   Redazione MRB.it

29 Maggio 2023 - 15:00

Tempo di lettura: 4 minuti

Il giudice sportivo dopo le gare di andata del Secondo Turno Nazionale dei Play Off di Serie C.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UN GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA
LESCANO FACUNDO (PESCARA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
LEO DANIEL COSIMO (FOGGIA)
MESIK IVAN (PESCARA)
RAMIREZ PEREYRA GASTON EXEQUIEL (VIRTUS ENTELLA)
SADIKI KOSOVAR (VIRTUS ENTELLA)
SIATOUNIS ANTONIOS (VIRTUS ENTELLA)

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA
MALGRATI ANDREA (LECCO)

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DELIO ROSSI (FOGGIA)

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 AGOSTO 2023
DI NUNNO PAOLO LEONARDO (LECCO)
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 LUGLIO 2023
MAIOLO ANGELO (LECCO)

AMMENDE SOCIETA'
€ 4000 FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'avere lanciato, durante la fase di riscaldamento, un fumogeno sul terreno di gioco e, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco;
2. nell'avere lanciato, dalla Curva Sud, al 9° minuto del secondo tempo, due confezioni di Caffè Borghetti sul terreno di gioco;
3. nell'avere lanciato, al 19° minuto del secondo tempo, dalla Curva Sud, 2 contenitori di bengala in precedenza accesi e consumati e cinque bengala sul terreno di gioco;
4. nell'avere lanciato dal Settore Distinti, al 48° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco una bottiglietta d'acqua semipiena senza tappo;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord intonato, al 35° minuto del secondo tempo, per cinque volte, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:
1. nell'aver lanciato, all'84° minuto della gara, in occasione del calcio di rigore assegnato alla squadra avversaria, due bicchieri semipieni sul terreno di gioco;
2. nell'aver lanciato, al termine della gara, un bicchiere semipieno sul terreno di gioco, che colpiva di rimbalzo il polpaccio dell'Arbitro mentre stava imboccando il tunnel che conduce agli spogliatoi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale, r. proc. fed.).

€ 1000 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'interno del recinto di gioco, prima dell'inizio della gara quattro petardi e tre fumogeni e, al 36° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c).

€ 150 CROTONE per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'avere danneggiato, e divelto all'interno del Settore Ospiti, un seggiolino.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

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