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Redazione MRB.it |
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Il giudice sportivo ha multato tre società del girone C di Serie C: il Catanzao (500 euro), il Taranto (300 euro) e il Latina (200 euro).
AMMENDE SOCIETA'
€ 500 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 15° minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco, in prossimità della panchina dell’Avellino, l’asta metallica con relativo pomello in plastica di un ombrello portatile, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 TARANTO per avere i suoi sostenitori occupanti il Settore Ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, al 33° minuto del primo tempo e al 32° minuto del secondo tempo. Il coro veniva ripetuto per circa due minuti e molteplici volte da tutti gli occupanti il settore ospiti in entrambe le occasioni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 200 LATINA per avere i suoi sostenitori occupanti il Settore Ospiti intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine, al 38° minuto del primo tempo, per circa cinque secondi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).