GIUDICE SPORTIVO

Multate Crotone, Juve Stabia, Foggia e Messina

Il giudice sportivo dopo la 25a Giornata del campionato di Serie C/C
   Redazione MRB.it

03 Febbraio 2023 - 11:00

Tempo di lettura: 4 minuti

Il giudice sportivo ha multato quattro società del girone C di Serie C: il Crotone (3.000 euro), la Juve Stabia (2.000 euro), il Foggia (1.500 euro) e il Messina (300 euro).

AMMENDE SOCIETA'
€ 3000 CROTONE
A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella Curva Ferrovia Ospiti, al 43° minuto del primo tempo, al 35° e 40° minuto del secondo tempo e a fine gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel C.U 179/CGF
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale ma non idonei a porre in essere un comportamentodiscriminante ai sensi dell’art. 28 CGS;
B) per avere un singolo sostenitore, dotato di megafono, posizionato nella Curva Ferrovia Ospiti, al 20° minuto del primo tempo, proferito, per due volte, un coro offensivo nei confronti di un tesserato della Squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.)

€ 2000 JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. acceso e lanciato, al 38° minuto della gara, sul recinto di gioco un fumogeno prontamente spento grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco;
2. lanciato, durante il secondo tempo, ripetutamente acqua all’indirizzo dei calciatori di riserva della Squadra avversaria impegnati nella fase di riscaldamento all’altezza bandierina del calcio d’angolo; all’11°, 17° e 28° minuto della gara all’indirizzo dei calciatori della Squadra avversaria impegnati nella battuta di un calcio d’angolo;
B) per avere i suoi sostenitori, al 7° minuto del primo tempo, a seguito dell’espulsione di un calciatore della propria Squadra, intonato cori oltraggiosi nei confronti della Quaterna Arbitrale e dei componenti della Procura Federale e indirizzato numerosi sputi verso gli stessi, senza raggiungerli;
C) per avere, reiterato le stesse condotte di cui al punto B) al 10° minuto del primo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della Squadra avversaria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1500 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, all’8° e 9° minuto del primo tempo, un petardo e due bengala nella zona retrostante la Curva in direzione dell’ingresso della tifoseria ospite che nel frangente stava affluendo allo stadio, senza conseguenze;
2. nell’avere lanciato, al momento dell’ingresso in campo dei giocatori, numerosi rotoli di carta sul terreno di gioco e sulla porta;
3. nell’aver acceso prima dell’inizio della gara numerosi fumogeni il cui fumo raggiungeva il terreno di gioco.
Le predette circostanze di cui ai punti 2 e 3 causavano ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti in attesa che il terreno venisse sgombrato dalla carta e che tornasse una corretta visibilità.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

€ 300 ACR MESSINA per aver ritardato l’ingresso sul terreno di gioco di un proprio calciatore così provocando il ritardo nell'inizio della gara di 5 minuti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S. e 54 NOIF, valutate le modalità complessive dei fatti (r. arbitrale, r. proc. fed).

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