GIUDICE SPORTIVO

Multate Catanzaro e Palermo

Le decisioni del Giudice Sportivo nei confronti delle società dopo le semifinali di andata dei playoff
   Redazione MRB.it

26 Maggio 2022 - 18:00

Tempo di lettura: 3 minuti

Il Giudice Sportivo dopo le semifinali di andata di ieri, mercoledì 25 maggio.

SOCIETA'
AMMENDA
€ 3000 CATANZARO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1 - nell’avere un suo sostenitore presente nel Settore Distinti lanciato, al 33°minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica pieno di birra, colpendo un Rappresentante della Procura Federale che si trovava tra le due panchine, in prossimità del tunnel di accesso agli spogliatoi;
2 - nell’avere un suo sostenitore presente nel Settore Distinti, al 36°minuto del primo tempo, attinto con uno sputo in testa un Delegato Lega Pro - Commissario di Campo che si trovava a lato della panchina della squadra locale;
3 - nell’avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Ovest, lanciato 45 confezioni vuote di caffè Borghetti;
4 - nell’avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Ovest, lanciato all’interno del recinto di gioco, 16 bicchieri di plastica vuoti e 2 bottigliette di acqua vuote;
B) per avere, al termine della gara, una cinquantina di suoi sostenitori, presenti nel Settore Distinti, proferito frasi oltraggiose nei confronti dell’Allenatore avversario, durante le interviste realizzate nei pressi delle due panchine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e la gravità di alcune delle condotte poste in essere (r. proc. fed. e supplemento rapporto, r. c.c.).

€ 2000 PALERMO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco un petardo al 44°minuto del primo tempo ed un petardo al 46°minuto del primo tempo;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza per avere, circa dieci minuti dopo il termine della gara, circa dieci tifosi della squadra ospite, presenti nel Settore Distinti a loro dedicato scavalcato la balaustra ed il fossato che separa il suddetto settore dalla pista di atletica ed essere rientrati nel settore medesimo grazie all’intervento degli stewards e delle Forze dell’Ordine. Condotta che non ha arrecato alcun danno a persone e/o cose;
C) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato venti seggiolini nel settore distinti e cinque seggiolini nel settore tribuna scoperta, entrambi i settori loro riservati, come da documentazione fotografica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).

Fonte: legapro.com

Resta sempre aggiornato!

Invia un messaggio WhatsApp al 380 762 9286 con scritto "Iscrivimi"
Seguici sul nostro canale WhatsApp (Clicca qui)
Seguici su Telegram (https://t.me/MRB_it)


NETWORK

Scroll to Top