GIUDICE SPORTIVO

Posizione di Acosta, respinto il reclamo del Taranto

Il giudice sportivo ha convalidato l'1-1 del campo
   Redazione MRB.it

13 Maggio 2021 - 16:30

Tempo di lettura: 3 minuti

Il giudice sportivo ha respinto il reclamo presentato dal Taranto in merito alla posizione del giocatore Acosta della Fidelis Andria e ha convalidato il risultato di 1-1. Questo il comunicato ufficiale:

FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L - TARANTO F.C. 1927 S.R.L.
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal TARANTO FC 1927 S.r.l., con il quale si richiede che venga inflitta alla FIDELIS ANDRIA S.r.l. 2018 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell'art. 10, co. 1 e 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore ACOSTA PABLO ANDRES (nato il 03.01.1990) che nel corso della stagione sportiva è stato tesserato presso tre diverse società dilettantistiche ed ha partecipato a gare ufficiali per tutti e tre i sodalizi, così violando la limitazione stabilita dall'art. 95, comma 2 delle NOIF.
- lette le Controdeduzioni fatte pervenire FIDELIS ANDRIA S.r.l. 2018 con cui si chiede il rigetto del reclamo per la sua "infondatezza in fatto ed in diritto" nonché "evidente pretestuosità", e la condanna della ricorrente alle spese di lite;
- letta la dichiarazione dell'11 maggio 2021 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore ACOSTA PABLO ANDRES (nato il 03.01.1990) per la stagione 2020/2021 è stato:
a) tesserato dall'Atletico Terme Fiuggi dal 1.9.2020;
b) tesserato dalla ASD Molfetta Calcio il 29.10.2020;
c) tesserato per la SSD Fidelis Andria 2018 il 07.04.2021;
- osservato come il presente reclamo si innervi sulla corretta interpretazione dell'art. 95, comma 2, NOIF - disposizione pubblicata con C.U. n. 238/A della FIGC il 26.6.20 che prevede come "nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione" - risulta piuttosto agevole osservare come la corretta esegesi della summenzionata norma - indipendentemente dalla successiva deroga intervenuta con C.U. n. 239/A della FIGC per la stagione sportiva 2020/2021 e che non né modifica in alcuna misura l'ambito di applicazione soggettiva - porti a ritenere che la medesima non trovi mai applicazione nei confronti dei calciatori dilettanti che non siano tesserati per società professionistiche.
- Rilevato, pertanto, come il predetto art. 95, comma 2, NOIF, non è applicabile alla fattispecie di cui è causa, atteso che il calciatore ACOSTA PABLO ANDRES, sebbene "non professionista", si sia tesserato nel corso della stagione sportiva in corso unicamente per società appartenenti alla L.N.D. (e non, invece, per "società professionistica"), ne consegue che il medesimo poteva essere regolarmente schierato in campo nella gara in epigrafe, a cui aveva pieno titolo a partecipare;
P.Q.M.,
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto del TARANTO FC 1927 S.r.l

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