ARCELORMITTAL

ArcelorMittal, il Tar ordina 60 giorni di tempo per lo stop degli impianti

Respinti i ricorsi della multinazionale e di Ilva contro l'ordinanza firmata dal Sindaco Melucci nel febbraio 2020
   Redazione MRB.it

13 Febbraio 2021 - 17:15

Tempo di lettura: 4 minuti

ArcelorMittal ha 60 giorni per spegnere l'area a caldo dell'acciaieria ex Ilva di Taranto. A deciderlo è la prima sezione del tribunale amministrativo di Lecce che ha respinto due ricorsi della multinazionale franco indiana, che gestisce lo stabilimento dal 2018, e di Ilva in Amministrazione straordinaria contro l'ordinanza firmata dal sindaco Rinaldo Melucci il 27 febbraio 2020. L'azienda ha annunciato che promuoverà immediatamente appello al Consiglio di Stato contro la chiusura dell'area a caldo
L'oggetto del provvedimento urgente sindacale era il "Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche". L'obiettivo, tenendo conto di risultati su monitoraggi ed emissioni inquinanti, sul rischio per la popolazione e le leggi in materia ambientale, era quello di far individuare entro 30 giorni da parte di ArcelorMittal Italia e Ilva in amministrazione straordinaria le fonti inquinanti del siderurgico per rimuoverle. Se non avessero adempiuto gestore e proprietario avrebbero dovuto spegnere gli impianti.

Ma l'ordinanza fu sospesa dopo i ricorsi che videro sulle posizioni vicine alle ragioni dell'azienda anche il ministero dell'Ambiente. Il Tar ha condannato al rimborso delle spese verso Comune Taranto, Arpa Puglia e Codacons, sia ArcelorMittal, gestore della fabbrica, che Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria, che il ministero dell'Ambiente. Allo stesso tempo ha estromesso dal giudizio il ministero dell'Interno e Prefettura di Taranto per difetto di legittimazione passiva.

Una sentenza considerata storica, epocale, che ribalta antichi paradigmi ed è accolta con entusiasmo dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, dalla Giunta e dal suo staff. È quanto trapela da Palazzo di Città, dopo la pubblicazione della decisione che ha confermato la bontà dell'ordinanza con la quale si chiedeva la sospensione delle attività dell'area a caldo dell'acciaieria per ragioni urgenti legate alla tutela della salute. E le relazioni scientifiche richiamate a sostegno delle ragioni del provvedimento.
Quelle prodotte dalle relazioni dell'Arpa Puglia richiamate più volte nell'ordinanza sindacale di Melucci arrivata dopo la segnalazione dello sforamento anomalo del 21 febbraio 2020 di biossido di zolfo della centralina di rilevazione di via Machiavelli, nel rione Tamburi, quello confinante col siderurgico, confermato da quelle poste nel perimetro della fabbrica. Un evento legato a lavori di manutenzione dell'Altoforno 1 che si aggiunse a quelli di periodi precedenti di sforamenti di altre sostanze inquinanti provenienti dall'area a caldo dello stabilimento.

Il Tar ha stabilito che "il termine assegnato nella misura di giorni 60 (sessanta) per il completamento delle operazioni di spegnimento dell'area a caldo, nei termini e nei modi esattamente indicati nella stessa ordinanza sindacale impugnata, deve ritenersi decorrere ex novo dalla data di pubblicazione della presente sentenza, in quanto medio tempore sospeso per effetto della sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento contingibile e urgente". Per il Tar di Lecce, "deve pertanto ritenersi pienamente sussistente la situazione di grave pericolo per la salute dei cittadini, connessa dal probabile rischio di ripetizione di fenomeni emissivi in qualche modo fuori controllo e sempre più frequenti, forse anche in ragione della vetustà degli impianti tecnologici di produzione".

"Con riferimento al rapporto tra attività produttiva e tutela della salute, si è già evidenziato - stabilisce il tribunale amministrativo - che i limiti di compatibilità che devono regolare il bilanciamento degli interessi antagonisti, così come delineati dal giudice delle leggi nella sentenza costituzionale 85/2013, risulta macroscopicamente violato in danno della salute dei cittadini, atteso che la compressione della tutela dei diritti fondamentali come il diritto alla salute in favore di un rilevante interesse economico come quello connesso allo stabilimento siderurgico di Taranto deve essere tuttavia contenuto entro limiti ragionevoli e invalicabili ai fini di una compatibilità con i principi costituzionali".

Per i giudici del Tar, "con riferimento al quadro sanitario ed epidemiologico, ricorre nel provvedimento impugnato alcuna violazione del principio di proporzionalità, che in concreto risulta viceversa violato in danno della salute e del diritto alla vita dei cittadini di Taranto, che hanno pagato in termini di salute e di vite umane un contributo che va di certo ben oltre quei "ragionevoli limiti", il cui rispetto solo può consentire, secondo la nostra costituzione, la prosecuzione di siffatta attività industriale".

Fonte: la Repubblica

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