II CATEGORIA/B

Spartan Boys, confermato il risultato di 1-0 in favore del Savelletri

La società tarantina aveva presentato preannuncio reclamo
   Redazione MRB.it

16 Gennaio 2020 - 22:28

Tempo di lettura: 2 minuti

Il giudice sportivo, dopo il preannuncio di reclamo presentato dalla Spartan Boys, conferma il risultato di 1-0 in favore del Savelletri. Questo il comunicato ufficiale:

"GARA DEL 19/12/2019 SPARTAN BOYS - SAVELLETRI
Il Giudice Sportivo;
letti gli atti ufficiali;
rilevato che, con FAX del 20/12/2019 - la società APD SPARTAN BOYS trasmetteva preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo;
- che l'art. 67 1º comma del C.G.S. in vigore dal 17/06/2019, modificando la normativa dettata dall'abrogato art. 46 C. G. S., ha previsto espressamente che "Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce";
- che il 2º comma dell'art, 67 del C.G.S. in vigore dal 17/06/2019 prevede altresì che "Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si e svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare";
- che in via transitoria l'art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore dal 17/6/2019 prevede che, relativamente alle modalità di trasmissione degli atti, per le società non professionistiche continuino ad applicarsi sino all' 01/07/2020 le disposizioni previgenti;
- che nella fattispecie la società istante ha omesso di trasmettere alla società controinteressata il preannuncio del ricorso nei termini di cui all'art. 67 C.G.S.
Tanto premesso

DELIBERA
1) di non essere tenuto a pronunciare sul ricorso;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 0 - 1 in favore della ASD Savelletri;
3) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante".

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