L'articolo 22 del Codice di Giustizia sportiva, riguardo le sanzioni inerenti le squalifiche del campo recita:
Esecuzione delle sanzioni
Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell’Organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.
Ecco spiegata la grossa confusione che si è creata nei minuti successivi alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 95 della Corte Sportiva d'Appello Nazionale - III Sezione